(1) Ciascuna delle parti puo' chiedere per iscritto a Segretario Generale la revisione della sentenza sul fondamento della scoperta di un fatto di natura tale de esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza a condizione che, prima della pronuncia della sentenza, tale fatto fosse ignoto al Tribunale e alla parte istante e che l'ignoranza, da parte di quest'ultima, non fosse dovuta a sua negligenza. (2) La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo e, comunque entro tre anni dall'emanazione della sentenza. (3) Se possibile, la domanda e' sottoposta allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilita', e' costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. (4) Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, puo' decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione e' provvisoriamente sospesa sino a che il Tribunale non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art51 · fonte del testo

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