(1) Una stessa persona puo' figurare nelle due liste. (2) Se una persona e' designata per l'inserimento in una stessa lista da piu' Stati Contraenti o da uno o piu' di essi e dal Presidente, si riterra' che tale persona sia stata designata dall'autorita' che l'ha fatto per prima; nel caso pero' che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione; si riterra' che essa sia stata designata da tale Stato. (3) Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art16 · fonte del testo

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