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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici, con l'art. 3 modificato come segue:

[8]« Art. 3. - Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata, per essere portate in aumento ai capitoli dei bilanci delle Amministrazioni concedenti ».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 28 maggio 1925.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - De' Stefani.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-05-28;1093~art1 · fonte del testo

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