Le persone che beneficiano della presente convenzione hanno diritto all'integrale risarcimento del danno subito secondo le norme del diritto interno applicabile. Ciascuna Parte contraente puo' tuttavia fissare equi criteri di ripartizione per i casi in cui l'ammontare dei danni superi o si ritiene possa superare:

  • i)120 milioni di unita' di conto;
  • ii)la somma piu' elevata che risulti disponibile per effetto di cumulo di responsabilita' alla stregua dell'articolo 5 b) della convenzione di Parigi, purche' non ne derivino, quale che sia l'origine dei fondi e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, discriminazioni fondate sulla nazionalita', sul domicilio o sulla residenza della persona che ha subito il danno.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

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