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E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare. E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'articolo 7 per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite. E' fatto altresi' obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 2,5 miliardi per lo studio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 384.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art8 · fonte del testo

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