Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1999 al 16 dicembre 2010. 611 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:
tolto: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;
tolto: b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
tolto: c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
tolto: d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art4 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.