[1]DI CAPITALE

[2]1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformita' della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della partecipazione azionaria in una societa' di detto Stato di una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione che: a. detta persona abbia la nazionalita' del primo Stato; e b. essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e c. le azioni siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari