DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformita' della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di un bene e realizzati da una persona fisica che:

  • a)sia residente dell'altro Stato contraente; e
  • b)sia stato residente del primo Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e
  • c)il bene sia stato acquistato mentre la persona era residente del primo stato contraente; e d) non e' assoggettata ad imposta sugli utili nell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473~convenzione-art13 · fonte del testo

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