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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003 · Legge 1 giugno 2005, n. 107
- Aggiornato al
- 21 giugno 2005
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro…
- Art. 3per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale Le Amministrazioni doganali…
- Art. 4relative alle infrazioni doganali 1.Le Amministrazioni doganali si forniscono…
- Art. 5tipi di informazioni Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono…
- Art. 6Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul…
- Art. 7ed Informazioni L'Amministrazione adita procede, su richiesta, a sorvegliare e fornire le…
- Art. 8controllata Le Amininistrazioni doganali delle Parti Contraenti possono, d'intesa e in…
- Art. 9disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefacenti…
- Art. 10Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le copie sarebbero…
- Art. 11richiesta, l'Amministrazione adita puo' autorizzare i comparire dinanzi ad una corte o ad…
- Art. 12Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate direttamente…
- Art. 13per ottenere le informazioni 1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni…
- Art. 14di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente Su richiesta scritta, e ai fini…
- Art. 15di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita Se…
- Art. 16relative ai funzionari invitati 1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si…
- Art. 17Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate…
- Art. 18Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non iniziera' fino a che le…
- Art. 19Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la…
- Art. 20Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali…
- Art. 21Amministrazioni doganali concordano congiuntamente intese tecniche dettagliate per…
- Art. 22presente Accordo e' applicabile nei territori di entrambe le Parti Contraenti in…
- Art. 23Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via…
- Art. 24in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese…
- Art. 25e denuncia Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle…
- Art. 26Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del presente…
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