[1]Modalita' dei trasferimenti

[2]1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti dovranno avvenire in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 dell' articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Le disposizioni contenute nel presente accordo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale. A tale scopo l'autorita' competente di ciascuna Parte contraente si impegna a fornire ogni utile informazione su richiesta dell'altra.

Testo vigente dal 24 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;107~accordo-art8 · fonte del testo

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