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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante il trattamento di missione nell'interno del Regno, con le seguenti modificazioni:
[9]L'ultimo comma dell'art. 1 e' cosi' modificato:
[10]« Per il personale civile non di ruolo, nonche' per i volontari ed in genere per il personale in prova, l'indennita' e' riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni ».
[11]Dopo il primo comma dell'art. 2, e' inserito il seguente:
[12]« Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata, la diaria di missione e' ridotta alla meta' oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici».
[13]E' soppresso l'art. 10.
[14]L'art. 11 diventa art. 10.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1942-XX
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]MUSSOLINI - DI REVEL
[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
