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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, col quale si autorizza il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, con la determinazione del prezzo di acquisto in rispondenza al capitale di affranco secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge medesima e l'art. 7 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 426.
[8]Gli atti che tra le due Amministrazioni dovranno essere stipulati per l'attuazione della presente legge saranno esonerati dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, di voltura catastale e dai diritti di segreteria. Saranno pero' corrisposti gli emolumenti ipotecari ai conservatori delle ipoteche.
[9]Nel caso si dovesse ricorrere al ministero di un notaio, sara' applicato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 giugno 1925, n. 998.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Rocco - Volpi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
