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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002 · Legge 1 giugno 2005, n. 105
- Aggiornato al
- 17 giugno 2005
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2due Parti Contraenti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano…
- Art. 3Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive…
- Art. 4Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte…
- Art. 5Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni…
- Art. 6Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la…
- Art. 7delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di…
- Art. 8Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo…
- Art. 9Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti…
- Art. 10delle due Parti Contraenti s'impegnera' ad incrementare la collaborazione in campo…
- Art. 11Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza…
- Art. 12Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi…
- Art. 13Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche…
- Art. 14Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori…
- Art. 15Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle…
- Art. 16Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e…
- Art. 17l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti…
- Art. 18Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e…
- Art. 19delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la…
- Art. 20due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore…
- Art. 21dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una…
- Art. 22documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potra'…
- Art. 23Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito…
- Art. 24presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le…
- Art. 25presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due…
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