Art. 11 (Prtotocollo n. 9)
Le disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
