1. Ai fini della riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, mantenuti o introdotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione, il valore in dogana da prendere in considerazione e' costituito dal valore effettivo della merce, nel luogo e al momento dell'introduzione nel territorio doganale, per la compravendita effettuata in condizioni di piena concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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