1. Ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi all'importazione dei prodotti originari della Comunita' e dei paesi terzi. In detta comunicazione, ciascuno Stato associato specifica i dazi e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunita' in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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