1. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e delle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori, e nei limiti in essi fissati, il tasso dell'abbuono degli interessi che puo' essere applicato forfettariamente sui prestiti della Banca viene stabilito come segue:

  • a)2% sino alla fine del quinto anno di rimborso del prestito, per gli investimenti nelle industrie manufatturiere effettuati nelle zone di influenza immediata dei principali poli di sviluppo industriale degli Stati associati;
  • b)3% per tutta la durata del prestito, per i medesimi investimenti effettuati in regioni o paesi poco industrializzati o molto lontani dagli accessi marittimi, nonche' per l'attrezzatura turistica;
  • c)2% per tutta la durata del prestito, per i prestiti accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo. 2. Il richiedente di un prestito della Banca puo', oltre ai casi previsti dal paragrafo 1, domandare la concessione di un abbuono d'interessi nei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e dalle corrispondenti disposizioni della decisione per i paesi e territori. Detto abbuono e' deciso caso per caso, in funzione della redditivita' finanziaria dei progetti, del loro contributo allo sviluppo dell'economia complessiva del paese interessato, nonche' della capacita' di indebitamento di quest'ultimo. 3. Quando i prestiti della Banca sono accordati tramite un organismo di finanziamento dello sviluppo, l'abbuono forfettario del 2% di cui al paragrafo 1, lettera c), si cumula se del caso con gli abbuoni previsti ai paragrafi 1, lettere a) e b) o al paragrafo 2. L'organismo intermedio deve in questo caso applicare al beneficiario finale condizioni d'interessi che tengano conto integralmente degli abbuoni di cui quest'ultimo avrebbe beneficiato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) o del paragrafo 2 se il prestito gli fosse accordato direttamente. Qualora una riduzione del tasso dell'abbuono totale degli interessi si riveli necessario per rispondere alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6, tale riduzione si applica per priorita' sull'abbuono accordato a norma del paragrafo 1 lettera c).

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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