1. Per la durata del presente Accordo, le somme versate alla Banca a titolo di pagamenti effettuati dai beneficiari di prestiti a condizioni speciali concesse rispettivamente agli Stati associati e ai paesi e territori successivamente al 1 giugno 1964 sono accreditate al Fondo, previa deduzione delle provvigioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali e dei contributi alla formazione di capitali a rischio finanziati con i mezzi del Fondo. Dette somme si aggiungono rispettivamente agli importi stabiliti all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 2. Le operazioni di contributo alla formazione di capitali a rischio sono temporanee. Non appena la situazione del beneficiario di dette operazioni lo consenta, esse sono risolte quanto prima e alle migliori condizioni possibili. I ricavi della cessione e i redditi derivanti da queste operazioni sono accreditati al Fondo, per la durata del presente Accordo, e si aggiungono rispettivamente agli importi di cui all'articolo 18, lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 3. Dopo la scadenza del presente Accordo, le somme di cui ai paragrafi 1 e 2, previa deduzione delle provvigioni di cui al paragrafo 1, sono versate agli Stati membri in proporzione ai loro contributi al Fondo con i cui mezzi sono stati finanziati i relativi progetti, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita' di destinarle ad altre operazioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari