1. Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione provvede per conto della Comunita' all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo alimentato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 23. 2. La Banca gestisce per conto della Comunita' i prestiti a condizioni speciali ed i contributi alla formazione di capitali a rischio, in base alle disposizioni della Convenzione, della decisione, del presente Accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 23, nonche' in virtu' di un mandato ad essa conferito dalla Comunita' per ciascun progetto, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato previsto all'articolo 13. Queste operazioni sono effettuate a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o di proprietario: 3. Le somme riscosse dalla Banca quali rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti a condizioni speciali, o quali redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o rimunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, dedotte le commissioni dovute alla Banca, restano acquisite alla Comunita' fino a quando non se ne disponga secondo le disposizioni previste all'articolo 19.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art12 · fonte del testo

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