Su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra':

  • 1)Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita' indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese.
  • 2)Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art13 · fonte del testo

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