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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
[9]«E' prorogato al 30 giugno 1935 il termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 322, per la richiesta, da parte dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, del riconoscimento e della concessione dei contributi comunque ad esso spettanti, ed in qualsiasi epoca devolutigli, purche' i devolventi abbiano prodotto domanda di contributo al Ministero delle finanze od alla competente Intendenza di finanza entro il 31 marzo 1927».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno VIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Razza - SOLMI - Di Revel.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
