Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici, con le seguenti modificazioni:
[8]Al 1° e al 2° comma dell'articolo unico sono sostituiti i seguenti:
[9]«Al fine di assicurare nella campagna 1941 la produzione di anticrittogamici a base di acido citrico e' autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di L. 14.000.000.
[10]«E' altresi' autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni entro il limite massimo di L. 6.000.000, per integrazione di prezzi alle aziende fabbricanti di Ramital riferibilmente alla produzione effettuata fino al 10 luglio 1041-XIX.
[11]«Le erogazioni sui fondi anzidetti verranno disposte con le modalita' da stabilirsi con decreti dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1941-XIX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Tassinari - Di Revel - Ricci
[16]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 2 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
