Art. 26 — Mobilità e trasporti collettivi

Le regioni disciplinano le modalita' con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilita' delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilita' delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art26 · fonte del testo

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