[1]Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa (EUROBATS)

[2]Le Parti Contraenti,

[3]Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

[4]Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

[5]Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

[6]Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, e' stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed e' stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

[7]Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

[8]Hanno concordato quanto segue:

[9]ARTICOLO I Campo d'applicazione e interpretazione

[10]Ai fini del presente Accordo: (a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979); (b) per "pipistrelli" si' intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei; (c) per "Stati di distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo; (d) per "Organizzazione Regionale d'integrazione Economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che e' stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere alL'Accordo, in conformita' con le proprie procedure interne; (e) per "Parti" si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente; (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-arti · fonte del testo

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