[1]ARTICOLO V Riunioni delle Parti

[2]1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convochera' la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni. 3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualita' di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli puo' partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti. 4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avra' diritto a esprimere un voto. 5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alL'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non esercitera' il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artv · fonte del testo

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