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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge, con le modificazioni di cui appresso, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della Guerra e della Marina, eliminati entro il 30 giugno 1922:
- a)nella tabella di cui all'art. 1, dopo la parola «servizio», esistente nella intestazione della seconda e quarta colonna, e' aggiunta la parola «utile»;
- b)nell'art. 2, primo alinea, alle parole: «I salariati di cui all'art. 1» sono sostituite le seguenti: «I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della Regia marina»;
- c)nello stesso art. 2, primo alinea, dopo le parole: «trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato», sono inserite le seguenti: «(con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri)»;
- d)nello stesso art. 2, primo alinea, alle parole: «saranno collocati a riposo», vengono sostituite le seguenti: «potranno essere collocati a riposo»;
- e)nel terzultimo alinea dell'art. 2, alla parola «riduzioni», e' sostituita l'altra «sistemazioni»;
- f)nell'art. 2, fra il terzultimo ed il penultimo alinea, e' inserito il seguente: «Nella determinazione del personale da collocarsi, come sopra, a riposo, potra' anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari»;
- g)nell'art. 3, primo alinea, dopo le parole: «i lavoranti provvisori», sono aggiunte le seguenti: «della Marina»; dopo le parole: «gli operai straordinari», sono aggiunte le altre: «della Guerra», e dopo le parole: «i 1avotanti giornalieri ed avventizi», sono aggiunte le altre: «della Marina»;
- h)alla fine dello stesso art. 3, primo alinea, alle parole: «trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposti:», vengono sostituite le seguenti: «trasferiti, ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri), potranno essere licenziati entro il 30 giugno 1922».
[8]«Nella determinazione del personale da licenziarsi come sopra, potra' anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari».
[9]«Al predetto personale saranno corrisposti:».
- i)nell'art. 3. n. 5, lettera a), alla data: «21 luglio 1919», e' sostituita l'altra: «21 aprile 1919»;
- j)il penultimo alinea dell'art. 3 e' modificato come appresso:
[10]«Le disposizioni di cui nel presente articolo sono altresi' applicabili agli operai straordinari della Guerra ed ai lavoranti avventizi e giornalieri della Marina, assunti anteriormente alla data dell'armistizio, e che fossero eliminati entro il 30 giugno 1922»;
- k)nell'art. 6, penultimo alinea, alle parole: «della legge 26 dicembre 1901, n. 518», sono sostituite le altre: «della presente legge»;
- l)nell'art. 7, fra il secondo ed il terzo alinea, e' inserito il seguente:
[11]«Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale operaio a matricola del Ministero della guerra e loro famiglie sono applicabili anche al personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra»;
- m)all'ultmo alinea dello stesso art. 7, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: «nonche' pel personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra»;
- n)l'art. 8 resta modificato come fu gia' disposto dall'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1646, con l'aggiunta delle seguenti parole, alla fine del primo alinea: «esclusi coloro che cessarono dal servizio anteriormente al 6 dicembre 1921»;
- o)nell'art. 9. primo alinea, alle parole: «quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio», sono sostituite le seguenti: «quattro quinti della pensione lorda presunta, a carico del debito vitalizio, nonche', in conto sospeso, gli assegni temporanei di caro-viveri loro spettanti»;
- p)fra gli articoli 9 e 10, il quale ultimo diventa 11, e' inserito il seguente:
[12]«Art. 10. - Per le vedove degli individui del personale operaio e lavorante considerati nel primo alinea dell'art. 1 e nell'art. 2, i quali abbiano contratto matrimonio anteriormente al 6 dicembre 1921, data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non e' subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio»;
- q)al primo alinea dell'art. 10, divenuto 11, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: «pero', per l'applicazione del primo alinea dell'art. 1, la decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, fino al l° aprile 1922, sara' quella stabilita dai Ministeri della guerra e della marina».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 11 giugno 1925.
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]Mussolini - De' Stefani.
[17]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
