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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 · Legge 27 maggio 2005, n. 103
- Aggiornato al
- 16 giugno 2005
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra…
- Art. 7Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il…
- Art. 8effetti del presente Accordo e' considerato servizio occasionale: 1) Trasporto sullo…
- Art. 9I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche…
- Art. 10Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del…
- Art. 11L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effettua…
- Art. 12Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al…
- Art. 13L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un…
- Art. 14Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra parte Contraente carichi di merci da…
- Art. 15I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' del veicolo…
- Art. 16modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 17I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 18I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme…
- Art. 19Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli…
- Art. 20Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 21ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne'…
- Art. 22I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' impostato…
- Art. 23La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 24restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di…
- Art. 25Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente…
- Art. 26fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo…
- Art. 27legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non…
- Art. 28I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 29Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione…
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