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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'«Azienda Minerali Metallici (A.M.M.I.) con le seguenti modificazioni:
[8]Dopo il settimo comma dell'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
[9]«Su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione e su conforme parere del Ministro per le corporazioni, il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione».
[10]Dopo il secondo comma dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
[11]«Nell'ipotesi indicata nel penultimo comma dell'art. 1 il numero dei consiglieri di amministrazione sara' accresciuto di uno ogni cinque milioni di aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di undici consiglieri».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 10 aprile 1936 - Anno XIV
[14]VITTORIO EMANUELE.
[15]Mussolini - Solmi - Di Revel.
[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1936 al 27 luglio 1937
