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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, che concede la garanzia dello Stato italiano pel servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota di 30 milioni di scellini oro, che sara' emessa in Italia, del prestito internazionale all'Austria previsto dal Protocollo di Ginevra del 15 luglio 1932.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI JUNG
[10]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
