[1]Entrata in vigore

[2](1) Il presente Accordo sara' ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cessera' di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza. (3) Il presente Accordo potra' essere denunciato da uno Stato contraente e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. (4) In caso di denuncia del presente Accordo:

  • 1)i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
  • 2)tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
  • 3)i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 25 luglio 2014 a Skopje, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua macedone, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art48 · fonte del testo

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