1. - Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al Regno della Grecia. 2. - Esso e pure applicabile ai territori elencati nel paragrafo 2, comma 1 dell'art. 227 del Trattato che istituisce la Comunita' per i settori del presente Accordo corrispondenti a quelli previsti dallo stesso comma. Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni del presente Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente, mediante accordo tra le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art73 · fonte del testo

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