1. - Anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia, le Parti Contraenti applicano reciprocamente per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo, le disposizioni generali di cui agli articoli 14, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo sull'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonche' delle tasse e delle misure di effetto equivalente. 2. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III e in deroga agli articoli 13, 14, 15, 17, 25, 26 e 27 dell'Accordo, le Parti Contraenti:

  • a)si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo;
  • b)si astengono dall'introdurre fra lo nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, all'importazione e alla esportazione, o dal rendere piu' restrittivi i contingenti e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata, in vigore dell'Accordo; tuttavia l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sussiste soltanto per i prodotti la cui liberalizzazione e' consolidata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 e non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2. 3. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui all'allegato III:
  • a)ciascuna Parte Contraente estende all'altra il beneficio delle concessioni tariffarie che essa accorda ai paesi terzi;
  • b)se una Parte Contraente procede all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, essa e' tenuta ad applicare il medesimo trattamento all'altra Parte Contraente. 4. - I regimi indicati nei paragrafi precedenti sono applicati fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista, dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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