1. - In deroga agli articoli 6 e 14, paragrafi 3 e 4, per le posizioni di tariffa che figurano nell'allegato I dell'Accordo e per le quali sembra necessario prolungare il periodo transitorio, la Grecia riduce i dazi di base nei confronti degli Stati membri della Comunita' nel corso di un periodo transitorio di ventidue anni, nel modo seguente: Una riduzione del 5 per cento su ogni dazio e' effettuata all'entrata in vigore dell'Accordo. Altre tre riduzioni, ciascuna del 5 per cento, si effettuano ogni trenta mesi. I dazi cosi' ridotti costituiscono i dazi di base per le riduzioni successive che si effettuano a decorrere dalla fine del decimo anno, secondo il ritmo ed alle condizioni previste dall'art. 14, paragrafi 3 e 4. 2. - La Grecia durante i primi due anni di applicazione dell'Accordo e fino a concorrenza di un importo pari in valore al 3 per cento delle sue importazioni in provenienza dalla Comunita' durante il 1958, ha la facolta' di modificare l'elenco di cui all'allegato I, purche' il valore totale rappresentato da detto elenco nel 1958 non venga aumentato. Le riduzioni dei dazi operate sui prodotti soggetti originariamente al regime di disarmo di cui all'art. 14 e successivamente passati nell'elenco di cui all'allegato I, sono mantenute a titolo provvisorio. Per i prodotti che figuravano originariamente in questo elenco e che ne sarebbero tolti, la Grecia applica immediatamente le riduzioni tariffarie gia' operate a norma delle disposizioni dell'art. 14.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art15 · fonte del testo

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