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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Societa' anonima Compagnia chimico-mineraria del Sulcis» di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite con la seguente modificazione: Il comma 1° dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Il Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere alla Societa' anonima «Compagnia chimico-mineraria, del Sulcis» con sede a Milano, la somma di L. 500.000 annue per la durata di anni venti allo scopo di contribuire nelle spese per la installazione in Sardegna, da parte della Societa' anzidetta, di un impianto di distillazione a bassa temperatura della lignite secondo il processo Bianchi-Guardabassi, nonche' per le spese di esercizio per tutta la durata della concessione. L'impianto anzidetto deve avere la potenzialita' di distillare duecento tonnellate di lignite al giorno». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Mosconi - Bottai.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 agosto 1931 al 16 dicembre 2009
