[1]Forme di cooperazione

[2]1. Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2 ed in conformita' con la legislazione nazionale, collaborano tramite:

  • a)scambio di informazioni;
  • b)scambio di esperienze;
  • c)assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacita' professionali. 2 Una Parte, su richiesta dell'altra Parte, effettua le seguenti attivita' operative e di ricerca:
  • a)ricerca di latitanti;
  • b)rintraccio di persone scomparse;
  • c)identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione sul territorio dello Stato dell'altra Parte, o sprovviste di documenti personali o in possesso di documenti falsi. 3. Le Parti procedono allo scambio di informazioni relative a:
  • a)attivita' operative e di ricerca attuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo e esiti correlati;
  • b)strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
  • c)reati, criminali, associazioni criminali (organizzazioni), loro modus operandi, strutture e contatti di reciproco interesse;
  • d)nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e relativa analisi. 4. Le Parti possono scambiare esperienze su:
  • a)adozione delle misure necessarie per coordinare l'impiego di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
  • b)applicazione di nuove metodologie di lavoro nonche' sull'uso di mezzi tecnologici moderni per la lotta contro la criminalita';
  • c)metodi impiegati per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti;
  • d)passaporti ed altri documenti di viaggio al fine di individuare documenti falsi. 5. Le Parti organizzano, se del caso, le necessarie attivita' di formazione per il personale dell'altra Parte presso i rispettivi istituti di formazione.

Testo vigente dal 14 febbraio 2017

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