[1]Ambito della cooperazione

[2]1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze e in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono, cooperano ai fini della prevenzione e repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare nei seguenti settori:

  • a)criminalita' organizzata transnazionale;
  • b)produzione, traffico e contrabbando illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
  • c)tratta di persone e traffico di migranti;
  • d)reati contro il patrimonio storico e culturale. 2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' con la legislazione in vigore nei propri paesi e gli Accordi internazionali a cui i loro Stati aderiscono.

Testo vigente dal 14 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;10~accordo-art2 · fonte del testo

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