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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 385, recante provvedimenti per il personale dei laboratori chimici delle dogane, con l'aggiunta del seguente comma all'art. 3:
[8]«Coloro i quali poi trovansi di aver superato il concorso di cui al decreto Ministeriale 14 giugno 1927, saranno collocati nel grado 8° con decorrenza dalla data di applicazione dell'organico approvato col presente decreto e prenderanno ivi il posto che loro competera' in base alle risultanze dei detti esami di concorso da essi sostenuti e di quelli che sosterranno gli altri chimici a norma dell'art. 3, n. 1, dello stesso presente decreto».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
