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[1]Entro il termine di due mesi che puo' essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potra' acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguira' al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sara' custodita a cura del Governo.

[2]Se pero' si riscontrino nella cosa le qualita' per cui a norma del precedente articolo, e' vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avra' facolta', quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinera' il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verra' restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

[3]La Commissione peritale di cui sopra sara' nominata per meta' dall'esportatore e per meta' dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parita' di voti decidera' un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi, l'arbitro sara' nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art9 · fonte del testo

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