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[1]Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichita' e le belle arti, ha facolta' di provvedere, ove occorra, all'integrita' e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

[2]In caso di urgenza il Ministero potra' procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

[3]Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facolta' di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

[4]Contro il giudizio sulla necessita' della spesa e la possibilita' dell'ente a sostenerla e' dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art4 · fonte del testo

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