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[1]Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: «Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichita'», e inscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: «Acquisto di cose d'arte e di antichita'».

[2]A carico del detto capitolo verra' altresi' imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di L. 100,000, di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art28 · fonte del testo

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