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[1]Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorita'.

[2]Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potra' lo scopritore rimuoverli per meglio guareritirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

[3]Il Ministero della pubblica istruzione li fara' visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

[4]Delle cose scoperte fortuitamente sara' rilasciata la meta' o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art18 · fonte del testo

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