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[1]Ove il Governo lo creda opportuno, potra' espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

[2]La stessa facolta' gli compete quando occorra provvedere cosi' alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

[3]La dichiarazione di pubblica utilita' di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sara' determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.

[4]Nella stima del fondo non sara' pero' tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art16 · fonte del testo

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