Art. 14 — Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivita' in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. In caso di maternita', previo consenso del committente, e' prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici autonome, gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e' sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e' tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Testo vigente dal 13 giugno 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81~art14 · fonte del testo

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