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[1]Il Ministro per la marina e' autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione degli articoli 2 a 5 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 - Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Bottai - Starace
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
