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[1]I giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi preliminari navali sono, all'atto della chiamata alle armi, nominati aspiranti di complemento.
[2]Ad essi e' accordata la riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale.
Testo in vigore dal 24 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
