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I giovani che abbiano contratto l'obbligo di frequentare i corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento, se si renderanno inadempienti alla frequenza ai corsi, senza giustificato motivo, incorreranno, nella loro qualita' di militari in congedo illimitato provvisorio, nelle sanzioni stabilite dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.
Testo in vigore dal 24 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
