Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi: "In tale fido massimo non e' compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potra' superare l'importo complessivo di lire 3 milioni. In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-14;1068~art6 · fonte del testo
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