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Le mostre, fiere ed esposizioni, salvo quelle eccettuate ai sensi del precedente art. 1, saranno autorizzate, a norma del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito il Comitato permanente predetto.
Testo in vigore dal 16 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
