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La Sezione potra' compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potra' emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui gia' concessi ed erogati in contanti. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potra' eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'ente autorizzato. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 25 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3 · fonte del testo

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