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Il premio contemplato dalla presente legge non e' cumulabile con lo indennita' di marcia o di manovra, con la indennita' di fuori residenza, con i trattamenti speciali stabiliti in dipendenza della guerra e con i premi di operosita' e rendimento (anche se concessi a titolo di remunerazione speciale). Il premio stesso e' pero' cumulabile con l'eventuale compenso straordinario semestrale finora normalmente concesso.
Testo in vigore dal 4 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
